Whistleblowing - D.LGS. 10/03/2023 N. 24D.LGS. 10/03/2023 N. 24

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, disciplina la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Possono segnalare i dipendenti, i lavoratori autonomi e i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza, nonché chi si trovi in periodo di prova o abbia già concluso il rapporto di lavoro.

Tutele. L'identità della persona segnalante e ogni informazione da cui possa desumersi sono coperte da riservatezza e non possono essere rivelate senza il suo consenso espresso. È vietata ogni forma di ritorsione: licenziamento, sanzioni, demansionamento, mutamento di mansioni, mancata conversione del contratto e ogni altra misura adottata in ragione della segnalazione. Le eventuali ritorsioni possono essere comunicate all'ANAC.

Canali di segnalazione interni

Essendo l'ente organizzato internamente in case filiali, sono attivi più canali di segnalazione. Individua quello di riferimento e utilizza le modalità indicate.

Amministrazione generale

Altre case

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria

Case dell'Area sociale e formativa

Canale di segnalazione esterno

È possibile rivolgersi direttamente all'ANAC quando ricorre una delle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023: il canale interno non è attivo o non risulta conforme, la segnalazione interna non ha avuto seguito, vi è fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna comporterebbe un rischio di ritorsione, oppure la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Piattaforma di segnalazione esterna dell'ANAC →

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Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2026